Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 198/2025, il sistema della patente a crediti disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 subisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un significativo rafforzamento, con particolare riguardo alle violazioni in materia di lavoro irregolare.
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 609 del 22 gennaio 2026 ha fornito le prime indicazioni operative rivolte agli organi di vigilanza, chiarendo tempi, modalità e presupposti applicativi delle decurtazioni dei crediti. Tali indicazioni assumono rilievo immediato anche per consulenti del lavoro e imprese, chiamati a una gestione consapevole del rischio ispettivo e delle conseguenze sulla validità della patente.
Nuovo regime delle decurtazioni dei crediti
La principale innovazione normativa consiste nell’introduzione del comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, che anticipa il momento in cui la decurtazione dei crediti diviene efficace.
L’Allegato I-bis individua le fattispecie di violazione e le relative decurtazioni, come di seguito riepilogate.
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N.
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VIOLAZIONE
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DECURTAZIONE CREDITI
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1
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Omessa elaborazione del DVR
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5 crediti
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2
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Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
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3 crediti
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3
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Omessi formazione e addestramento
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2 crediti
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4
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Omessa costituzione del servizio di prevenzione
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3 crediti
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5
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Omessa elaborazione del piano di sicurezza (POS)
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3 crediti
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6
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Omessa fornitura dei DPI per cadute dall’alto
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2 crediti
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7
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Mancanza di protezione verso il vuoto
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3 crediti
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8
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Mancata installazione delle armature di sostegno
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2 crediti
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21
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Lavoratore irregolare comprese aggravanti
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5 crediti (per lavoratore)
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24
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Condotta correlata art 3 co. 3-quater DL 12/2002
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1 credito (per lavoratore con aggravante)
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Violazioni in materia di lavoro irregolare
Con riferimento alle violazioni di cui ai numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis (lavoro irregolare e relative aggravanti), la decurtazione dei crediti:
- è applicata già a seguito della notifica del verbale di accertamento;
- non richiede l’adozione di una ordinanza-ingiunzione definitiva;
- opera indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Precisazione
Ai soli fini della patente a crediti, il verbale ispettivo è pertanto considerato quale accertamento definitivo. Resta ferma la possibilità di riattribuzione dei crediti nell’ipotesi di successiva archiviazione o annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Decurtazioni calcolate “per lavoratore”
La riforma incide in modo rilevante anche sulla struttura dell’Allegato I-bis:
- le precedenti fattispecie di cui ai numeri 21, 22 e 23 sono state accorpate in un’unica violazione (nuovo n. 21);
- è prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dal numero di giornate di lavoro non regolarizzato.
Il numero 24 resta sostanzialmente invariato e comporta un’ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore, qualora ricorra l’aggravante dell’impiego di:
- lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti;
- minori non in età lavorativa;
- percettori di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro.
Di particolare rilievo operativo è l’inapplicabilità del limite del “doppio della violazione più grave”, previsto dall’art. 27, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008. La decurtazione deve infatti essere calcolata moltiplicando i crediti per il numero dei lavoratori irregolari accertati, con un evidente effetto deterrente.
Decorrenza temporale e disciplina transitoria
La nota INL chiarisce in modo puntuale il regime temporale applicabile:
- illeciti commessi dal 1° gennaio 2026: si applica la nuova disciplina, con decurtazione dei crediti alla notifica del verbale;
- illeciti commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025: continua ad applicarsi il regime previgente, che subordina la decurtazione all’adozione di una ordinanza-ingiunzione definitiva.
Qualora i verbali contestino violazioni riferite a periodi differenti, il personale ispettivo dovrà distinguere chiaramente le fattispecie soggette ai diversi regimi, aspetto rilevante anche sotto il profilo difensivo e consulenziale.
Indicazioni operative sul contenuto dei verbali
La nota fornisce indicazioni puntuali in merito alla redazione degli atti ispettivi:
- Verbale di accertamento: deve contenere l’esplicita indicazione che, in relazione alle violazioni accertate, saranno operate le decurtazioni dei crediti della patente, con specificazione del numero di crediti per ciascun lavoratore interessato.
- Verbale di prescrizione: deve contenere l’avvertimento che l’eventuale inottemperanza potrà comportare, a seguito di provvedimento definitivo dell’Autorità giudiziaria, la decurtazione dei crediti.
- Ordinanza-ingiunzione definitiva: rileva esclusivamente per le violazioni soggette al regime previgente e deve indicare la specifica decurtazione applicabile.
Referenti PAC e sistema informatico
La decurtazione dei crediti è operata materialmente sul portale dedicato dai referenti PAC, sulla base di:
- verbali ispettivi;
- ordinanze-ingiunzione definitive;
- sentenze passate in giudicato.
Al dirigente è attribuito un ruolo di supervisione, con facoltà di annullare le decurtazioni erroneamente inserite. Ciò rafforza, per le imprese, l’esigenza di un monitoraggio costante della posizione della propria patente a crediti.
Il team di Fiscogreen.it
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